Sala di studio

Nella Sala di studio gli studiosi possono chiedere e avere in consultazione i documenti conservati in Archivio. Vi si ottiene l'accesso presentando una domanda di ammissione, normalmente uno stampato, rivolta al direttore dell'Istituto, nella quale vanno indicati, oltre ai propri dati identificativi, l'argomento e lo scopo dello studio da svolgere.
Il servizio della Sala è regolato dalle disposizioni contenute nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e nel R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, ed è sottoposto alle modalità contenute nel Regolamento interno, riportato di seguito.

Gli studiosi possono chiedere copie fotomeccaniche dei documenti oggetto del proprio studio, rimborsando le spese sostenute dall'amministrazione, come fissate dal decreto ministeriale sulle tariffe per la fotoriproduzione di documenti.
L'osservanza delle regole stabilite per il servizio della Sala è curata dal direttore della stessa e dai suoi collaboratori.

Responsabile del servizio: Corradino De Pascalis

 ORARIO DI APERTURA

lunedì, mercoledì, venerdì:   7.45 - 13.45

(La richiesta dei pezzi archivistici e bibliografici da consultare deve essere presentata entro le ore 13,00)

martedì, giovedì:   7.45 - 17.15

(La richiesta dei pezzi archivistici e bibliografici da consultare deve essere presentata entro le ore 16,30)

sabato: 7,45 - 13,45

SALA DI STUDIO - É consentita solo la consultazione delle unità documentarie richieste nei giorni precedenti.


Stemma repubblica

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ARCHIVIO DI STATO

BRINDISI

Regolamento di Sala studio
  1. La ricerca negli Archivi di Stato è libera e gratuita per tutti, sia per ricerche di studio che amministrative.

  2. Per fare ricerche nella sala di studio è necessaria l'autorizzazione della Direzione; l'autorizzazione è valida per l'anno solare in corso ed è strettamente personale. Nella domanda il richiedente deve specificare l'argomento della ricerca; per ogni argomento di ricerca, anche se nello stesso anno solare, occorre una domanda separata.

  3. Sottoscrivendo la domanda di ammissione l'utente acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali.
  4. Al momento della presentazione della domanda, sugli appositi moduli, deve essere esibito un documento di identità i cui estremi saranno trascritti, a cura del personale, sulla domanda stessa.

  5. Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.

  6. L'accesso alla consultazione dei documenti è consentito agli studenti di scuola media inferiore solo se accompagnati da un adulto.

  7. Nella Sala di studio è ammesso l'uso del personal computer e della macchina fotografica, previa autorizzazione.

  8. È vietato introdurre nella Sala di studio cartelle o altri contenitori, che dovranno essere riposti nell'apposito armadio: sono possibili controlli ed ispezioni in entrata e uscita. L'Istituto non è responsabile di denaro o oggetti che vi siano contenuti Negli ambienti frequentati dagli utenti è  in funzione l’impianto di videosorveglianza..

  9. Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, ma non possono essere riprodotti (circ. n°52/67 del Ministero dell'Interno). Non è consentito portarli fuori dalla Sala di studio senza autorizzazione.

  10.  Per garantire in Sala di studio il massimo silenzio non è consentito l’uso dei cellulari e i colloqui tra gli studiosi devono svolgersi all'esterno della stessa; sono consentite solo conversazioni a bassa voce col personale riguardo ai documenti e alle ricerche.

  11. La Direzione può escludere dalla consultazione e dalla fotoriproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.

  12. La richiesta di materiale documentario va effettuata, separatamente per ciascun pezzo, sugli appositi bollettari, che vanno compilati in ogni parte.

  13. E' severamente vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l'integrità del materiale documentario. In particolare:
    - è vietato l'uso di stilografiche o altre penne a inchiostro;
    - è vietato appoggiarsi sui documenti o scrivere su fogli o quaderni poggiando sui documenti stessi. Si invitano gli studiosi ad utilizzare, durante la lettura, un foglio che consenta di non posare le dita sui documenti e a sfogliare con cura i volumi chiesti in consultazione;
    - è vietato apporre segni o numerazioni sulle carte e alterare l'ordine delle stesse e degli inserti; nel caso in cui il materiale si presenti in disordine, lo studioso è pregato di avvertire il personale;
    -  è vietata l’introduzione di cibi e bevande.

  14. La consultazione dei documenti è strettamente personale e non è consentito tra gli utenti scambiarsi le unità documentarie.

  15. Coloro che non ottemperano a tali disposizioni possono essere diffidati dal proseguire in tale comportamento, allontanati dalla Sala di studio, e, nei casi più gravi, proposti al Ministero competente per una temporanea o definitiva esclusione dalle sale di studio degli Archivi di Stato, nonché denunciati all'autorità giudiziaria.

  16.  Di norma vengono dati in consultazione n° 7 pezzi al giorno e n. 10 pezzi nei giorni di apertura prolungata; è lasciata facoltà al funzionario di Sala studio di derogare da tale limite, in eccesso o in difetto, in considerazione di particolari esigenze di servizio.

  17. I pezzi vengono consegnati nello stesso giorno della richiesta se appartengono a fondi conservati nella sede di piazza S. Teresa; entro una settimana se appartengono a fondi conservati presso una delle sedi staccate.

  18. Se la consultazione si protrae per più giorni i pezzi non vanno riportati nei depositi, ma devono essere ricollocati, a cura dello stesso studioso, negli appositi armadi, dove saranno tenuti a disposizione per non più di tre settimane dall'ultima consultazione. Al termine della consultazione, lo studioso deve accertarsi di aver ben chiuso il fascio o la busta. Se il volume o il documento ricevuti sono in precario stato di conservazione o presentano qualche problema, lo studioso è pregato di avvertire il personale di sala.

  19. I documenti conservati nell’Archivio di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione:

    1.   di documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato degli ultimi 50 anni, dichiarati riservati dal Ministero dell'Interno;
    2.   di documenti contenenti dati personali o sensibili che diventano consultabili dopo  quaranta anni e quelli idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare che diventano consultabili dopo settanta anni, secondo quanto previsto dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
    3.   la consultazione dei documenti contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici del 14 marzo 2001.
    4.   la richiesta di consultazione di documenti riservati prima della scadenza dei termini prescritti va indirizzata alla Prefettura di Brindisi, utilizzando gli appositi modelli a disposizione degli utenti presso questo Istituto.
  20. Gli studiosi possono consultare, compilando la richiesta sugli appositi moduli, il materiale della biblioteca interna all'Istituto necessario alle loro ricerche, fatta salva in qualsiasi momento la priorità di utilizzazione dei volumi per uso del personale interno. Non è ammesso il prestito esterno.

  21. Il testo dei documenti conservati nell'Archivio di Stato può essere liberamente trascritto e pubblicato, mentre la riproduzione in facsimile è soggetta ad autorizzazione.

  22. Nelle pubblicazioni e tesi di laurea è sempre obbligatoria la citazione della fonte (ivi compresi gli strumenti di ricerca), quando se ne riporti il testo o una sua parte.

  23. Si ricorda che il rispetto del diritto di autore è sotto la responsabilità dello studioso.

  24. Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di Stato si impegna a consegnare n. 3 copie dell'eventuale pubblicazione o n.1 copia della tesi, per la quale può stabilire le condizioni d'uso.